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Obbligatorietà della polizza in caso di liberi professionisti o di dipendenti pubblici
Premesso che in materia sanitaria la conflittualità si è talmente incrementata nel corso di questi ultimi decenni che, di fatto, è quasi impensabile immaginare un professionista sanitario privo di polizza assicurativa, con riferimento al regime di obbligatorietà occorre distinguere le fonti a seconda che si tratti di libero professionista o di dipendente. Per il libero professionista: la Legge n. 27/2012 (di conversione del decreto legge n. 1/2012) ha confermato, all’art.9 comma 4, che il professionista, al momento del conferimento dell’incarico professionale, “deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale”. La norma era già stata prevista dalla legge n.148/2011 (di conversione del decreto legge n.138 del 13/08/2011) che imponeva agli ordinamenti professionali di riformarsi entro tale data introducendo appunto l’obbligo, a carico dei propri iscritti, di stipula di una polizza per la responsabilità civile professionale. Nello stesso senso, l’art. 10 comma 2 della Legge 24/17 prevede “Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Per il dipendente: l’art. 10, comma 3, della Legge 24/17. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 (azione di rivalsa o responsabilità amministrativa) e all'articolo 12 (Azione diretta del soggetto danneggiato), al comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Differenze tra liberi professionisti, cooperative e dipendenti pubblici
Il regime giuridico della responsabilità professionale si atteggia in modo diverso a seconda che si tratti di liberi professionisti o di dipendenti. Per i liberi professionisti: rispondono per la responsabilità c.d. “contrattuale”. Il che significa:
• Onere della prova molto alleggerito per il paziente: basta provare l’esistenza del danno e che questo dipende dalla condotta professionale posta in essere dal professionista;
• Il professionista deve provare che non è stato possibile fornire la prestazione sanitaria per ragioni indipendenti dalla sua volontà e dal suo comportamento;
• Il diritto del paziente di agire contro il professionista si prescrive in 10 anni dal momento in cui emerge oggettivamente il danno
Per i dipendenti: rispondono per la responsabilità c.d. “extra-contrattuale”. Il che significa:
• Onere della prova più aggravato per il paziente: deve provare l’esistenza del danno, che questo dipende dalla condotta professionale posta in essere dal professionista e che la condotta posta in essere è colposa: cioè che un professionista “medio” avrebbe previsto il danno che si è verificato e lo avrebbe potuto evitare;
• Il professionista deve provare che il danno non era per lui prevedibile e/o, comunque, evitabile;
• Il diritto del paziente di agire contro il professionista si prescrive in 5 anni dal momento in cui emerge oggettivamente il danno
Chi lavora all’interno di una cooperativa: viene equiparato al dipendente.
E’ compresa la tutela per colpa grave in ambito sanitario per tutte le professioni?
La copertura assicurativa prestata dalla polizza opera per tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al DECRETO del Ministero della Salute 13 marzo 2018 - Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara. Si precisa che la copertura di polizza opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
E’ prevista una franchigia sui massimali proposti?
No, non è prevista alcuna franchigia.
In caso di denuncia quale iter seguire?
In caso di sinistro, La invitiamo a consultare la sezione In caso di sinistro presente nel portale.
La polizza in convenzione tutela anche i liberi professionisti?
La polizza collettiva di responsabilità professionale assicura tutti i danni che un professionista possa arrecare a terzi durante lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con la sua funzione e prevista dalla legge, sia che si tratti di un dipendente/strutturato di un Ente pubblico, di un dipendente/strutturato di un Ente privato o che sia un libero professionista.
La Polizza Rc copre i rischi per responsabilità colpa grave patrimoniale?
Si. Sono compresi tutti i danni, di qualsiasi natura, sia non patrimoniali che patrimoniali, che siano conseguenza dell’attività professionale esercitata dal fisioterapista e che siano oggetto di una richiesta di risarcimento e/o fatti e/o circostanze. La copertura opera sia per Colpa Lieve che per Colpa Grave.
La polizza tutela anche per gli eventi che possano verificarsi all’interno di uno studio privato oltreché presso Aziende ospedaliere e/o cliniche convenzionate con il SSR?
Si, la polizza tutela anche per gli eventi che possano verificarsi all'interno di uno studio privato oltre che presso Aziende ospedaliere e/o cliniche convenzionate con il SSR.
Possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio?
Si, possono coesistere due o più assicurazioni che coprono lo stesso rischio. Molte polizze di sola Colpa Grave oggi in circolazione prevedono che, nel caso in cui coesistano due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la copertura prestata da tali polizze operi a “secondo rischio”, ovvero solo dopo che sia stato esaurito il massimale dell’altra o delle altre polizze. Si tratta di un abile stratagemma per ridurre le possibilità di azionare la polizza in presenza di un sinistro. La polizza in Convenzione prevede, invece, che, in caso di coesistenza di due o più assicurazioni per il medesimo rischio, la polizza Collettiva opererà sempre a primo rischio, cioè non sarà subordinata all’esaurimento del massimale di altra o altre eventuali polizze con più ampie tutele in caso di sinistro.
Polizza Infortuni Professionisti Sanitari
Chi può essere assicurato in questa polizza?
Possono essere assicurati solo persone con mansioni di Personale Sanitario Medico e Personale Sanitario Non Medico.
Se non rientro in una categoria prevista nel menù posso acquistare la polizza lo stesso?
No, è limitata solo alle professioni indicate e cessa qualora non dovessi più svolgere l’attività professionale.
Posso assicurare altre persone?
La polizza è individuale e non è possibile estenderla ad altre persone; ogni soggetto dovrà sottoscrivere la sua polizza.
Come posso scegliere la somma da assicurare per il caso morte ed invalidità permanente?
E' obbligatorio indicare una somma da assicurare compresa tra € 25.000 ed € 750.000 sia per il caso morte che Invalidità permanente.
Posso aggiungere anche il rimborso delle spese mediche?
Si, è possibile includere anche il rimborso delle spese mediche, ma solo se derivano da infortunio garantito dalla polizza, fino ad un massimo di € 10.000.
Le Condizioni Particolari di polizza sono a mia scelta?
Le Condizioni Particolari sono sempre operanti e sono senza sovrappremio.
Le Condizioni Aggiuntive come si attivano?
Le Condizioni Aggiuntive lett. A) B) e C) si attivano automaticamente in base alla professione inserita nel questionario; la condizione aggiuntiva D) si attiva se pago il premio per il rimborso delle Spese Mediche.
Posso aggiungere altre garanzie?
No, con questa polizza si possono assicurare solo i casi di:
-
Morte da Infortunio,
-
Invalidità Permanente da Infortunio,
-
Rimborso Spese Mediche da Infortunio
Ci sono limiti di età?
La polizza è acquistabile fino al compimento di 80 anni, ma solo se ancora in attività.
La polizza è valida in tutto il mondo?
SI, l’assicurazione viene prestata per tutto il mondo ma il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Italia in valuta corrente.
Ci sono delle franchigie?
Sì, è prevista una franchigia del 3% sulla Invalidità permanente, che si annulla qualora l’invalidità riconosciuta fosse pari o superiore al 10%.
Posso scegliere di assicurarmi solo per il rischio professionale o extra professionale?
No, la polizza è unica ed assicura sia il rischio Professionale che quello extra-professionale.
Quando si attiva la polizza?
La polizza si attiva dalle ore 24.00 del giorno di effetto se il premio è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio (art. 1901 CC)
Quando scade la polizza?
La polizza scade dopo un anno alle ore 24.00 dell’ultimo giorno del mese di prima attivazione (es: effetto 10.09.2024 – scadenza 30.09.2025).
In questo caso nella prima rata pagherò anche un premio di un anno e 20 giorni.
Come posso disdire la polizza?
La polizza è senza tacito rinnovo; è possibile rinnovare il contratto per una ulteriore annualità collegandomi al sito con le mie credenziali e procedendo al rinnovo.
Cosa fare in caso di sinistro?
Compili il modulo di denuncia che trovi in questo sito e lo inoltri ad AON entro 30 giorni dalla data di accadimento; In caso di morte la denuncia deve essere immediata.